L'atteso via libera alla legge di riordino delle funzioni attribuite alle Province è arrivato in tarda notte, tra il 13 e il 14 ottobre, quando un consiglio regionale lunghissimo e caratterizzato da un duro scontro politico (per tutti il riassetto del sistema sanitario abruzzese e i contributi alle istituzioni culturali) ha finalmente votato la normativa che ridà un minimo di ordine al caos delle nostre Province, alle quali sono state attribuite le funzioni che di seguito elenchiamo:
1) le funzioni in materia di valorizzazione dei beni culturali e in materia di Biblioteche di Enti locali e di interesse locale;
2) le funzioni in materia di espropriazione per pubblica utilità con esclusione delle funzioni in materia di espropriazione collegate all'esercizio delle funzioni fondamentali delle Province individuate dalla legge 56/2014;
3) le funzioni in materia di agricoltura e forestazione;
4) le funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo, di cui all'art. 7 della legge 72/1998 e s.m.i., fatta eccezione per i compiti e le funzioni conferiti ai Comuni ai sensi del successivo art. 4, comma 1, lettera e);
5) le funzioni di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, fatte salve le competenze spettanti ai Comuni ai sensi dell'articolo 35 del DPR n. 380/2001;
6) le funzioni in materia di formazione e orientamento professionale;
7) le funzioni in materia di industria, artigianato e commercio;
8) le funzioni in materia di caccia e pesca nelle acque interne;
9) le funzioni in materia di ristoro dei danni provocati alle produzioni agricole ed alla zootecnia dalla fauna selvatica;
10) le funzioni in materia di protezione della flora e della fauna;
11) le funzioni in materia di servizi sociali, fatta eccezione per i compiti e le funzioni trasferiti ai comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b);
12) le funzioni in materia di emigrazione;
13) le funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica;
14) le funzioni in materia di energia, comprese le funzioni di controllo degli impianti termici;
15) le funzioni in materia di attività estrattive;
16) le funzioni in materia di protezione civile;
17) le funzioni in materia di tutela ambientale, sulla base delle competenze assegnate alla Regione dalla vigente normativa statale di settore, in particolare ai sensi dell'art 2 comma1 lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013 n 59, la Regione è l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale;
18) le funzioni in materia di turismo, fatta eccezione per i compiti e le funzioni trasferiti ai comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
Una volta che la nuova normativa sarà entrata in vigore, la Regione Abruzzo promoverà con tutte le amministrazioni provinciali appositi tavoli bilaterali dove discutere del trasferimento del personale al netto dei pensionamenti (laddove è prevista dalla legge la possibilità di andare in pensione con il regime precedente la legge Fornero) e delle unità lavorative che i Comuni si sono già detti disponibili ad assorbire.