Un funzionario del Comune di Copertino ha inchiodato, in un solo colpo, il suo datore di lavoro e il legislatore italiano davanti alla Corte di giustizia europea, ottenendo che gli siano retribuiti i giorni di ferie di cui non ha potuto beneficiare prima di dare le dimissioni. La tenacia dell’ingegnere Antonio Verdesca, difeso dall’avvocata Antonella Russo, ha dato i suoi frutti, portando a un verdetto che va molto oltre il caso di specie.
La sentenza investe, infatti, tutti i lavoratori cui non è stato possibile godere delle ferie prima di rassegnare le dimissioni. I giudici di Lussemburgo hanno specificando che gli Stati membri non possono addurre motivi connessi al contenimento della spesa pubblica per limitare il diritto del lavoratore a che le ferie non godute vengano monetizzate.
Data: 19/01/2024
Testata Giornalistica: CORRIERE DELLA SERA |
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Lecce, «Pagare le ferie non godute»: la vittoria del funzionario che manda in crisi i Comuni. La sindaca: «I comuni potrebbero andare in affanno»
Da Copertino alla Ue, la Corte di giustizia sconfessa l’Italia. La sentenza investe tutti i lavoratori cui non è stato possibile godere delle ferie prima di rassegnare le dimissioni La sindaca: «I comuni potrebbero andare in affanno»Ora, secondo la sindaca di Copertino, Sandrina Schito, scenari incerti si aprono davanti agli enti locali che spesso hanno problemi a far quadrare i conti. «Se le cose rimarranno in questo modo, cioè come stabilito dalla Corte dell’Unione europea, non è escluso che i Comuni possano andare in affanno, qualora tutti i dipendenti che vantano ferie non godute pretendessero l’indennità finanziaria», commenta Sandrina Schito. Ma sul punto, la Corte di giustizia dell’Ue è stata chiara: gli Stati membri non potranno negare l’indennità ai lavoratori opponendo ragioni connesse agli obblighi di contenimento della spesa pubblica. L’ingegnere Antonio Verdesca, dimessosi volontariamente per il prepensionamento, aveva chiesto che gli fosse riconosciuto il diritto all’indennità sostitutiva per non avere beneficiato di 79 giorni di ferie. Dal suo canto, il Comune sosteneva che il funzionario fosse consapevole del suo obbligo di prendere i giorni residui di congedo prima delle dimissioni e che non poteva monetizzarli. La legge italiana prevede, infatti, che i lavoratori del settore pubblico non abbiano in nessun caso il diritto al pagamento delle ferie annuali non utilizzate. L’interpretazione data alla disposizione italiana dalla giurisprudenza nazionale consente la monetizzazione al posto del congedo annuale solo se il congedo non è stato effettivamente preso per motivi che esulano dal controllo del lavoratore, come la malattia. |
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